Lo statuto

Generale

Articolo 1
(Sede e durata) È costituito il Consorzio sotto la denominazione di: PEACE COMMUNICATION NETWORK CONSORTIUM.

Il Consorzio ha sede in Roma, Via Copenaghan n.40. 00144 Roma

La durata del Consorzio è fissata dalla data dell’atto costitutivo, al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta). La durata del Consorzio potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta nei termini di legge.

Il Consorzio potrà istituire sedi, succursali, rappresentanze ed uffici sia in Italia e all’estero.

Articolo 2
(Oggetto e scopo) Il Consorzio si propone, senza finalità speculative, lo scopo di:

a) fornire ai consorziati strumenti di comunicazione per evangelizzare attraverso nuove tecnologie;
b) aiutare i consorziati ad adempiere in modo più efficace la loro missione, in particolare offrire in modo uguale l’interconnessione globale di reti a tutti i membri del Consorzio secondo i bisogni individuali;
c) ricercare sul mercato mondiale i mezzi, know how e quant’altro necessario per utilizzare al meglio i servizi offerti dal Consorzio;
d) istituire un centro di informazione, tecnica, informatica, fiscale, tributaria e amministrativa per i consorziati.
È vietato al Consorzio porre in essere operazioni speculative e azioni che possano essere pregiudizievoli agli interessi dei consorziati.

Associazione

Articolo 3
(Condizione di ammissione) Possono far parte del consorzio tutti i soggetti elencati nell’Annuario Pontificio e gli enti e/o organizzazioni religiose riconosciuti a loro volta dai soggetti riportati nel citato Annuario. Sono comunque escluse le persone fisiche, anche se elencate nell’anzidetto Annuario.

Articolo 4
(Domanda di ammissione e obblighi dei consorziati) I soggetti che aspirano a far parte del Consorzio debbono presentare domanda al Consiglio di Amministrazione, sottoscritta dal loro legale rappresentante. I consorziati assumono verso il consorzio i seguenti obblighi: a) a versare gli importi relativi alle azioni sottoscritte, l’importo della tassa di ammissione e i versamenti annuali per il fondo consortile;
b) ad accettare ed osservare la disciplina stabilita dai competenti organi del consorzio.

Articolo 5
(Recesso o esclusione) I soggetti consorziati cessano di far parte del consorzio per recesso, per esclusione nonchè per scioglimento del Consorzio.

Articolo 6
(Casi di recesso ed esclusione) Il Consiglio di Amministrazione può escludere il consorziato: a) che non osservi le disposizioni del presente statuto e del regolamento di cui all’articolo 24 del presente statuto;
b) che violi il contratto sottoscritto con il Consorzio;
c) che non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso il consorzio o si renda moroso nel pagamento delle azioni sottoscritte e della tassa di ammissione e dei versamenti annuali.

Articolo 7
(Obblighi del consorziato in caso di recesso o esclusione) Il recesso del consorziato deve essere comunicato al Consorzio con un anticipo di almeno sei mesi. Al consorziato uscente, per recesso, per esclusione o qualsiasi altra causa, non è dovuto alcun rimborso.

Il patrimonio del consorzio

Articolo 8
(Capitale del Consorzio) Il patrimonio del consorzio è illimitato ed è costituito: a) dal capitale consortile che è variabile e non può essere inferiore a 2.000.000 ed è formato da un numero illimitato di azioni del valore di L.1.000 (mille) ciascuna. L’ importo fisso di sottoscrizione è di 1.000 (mille) azioni per ciascun consorziato.
b) dalla riserva ordinaria, costituita dalle quote di avanzi di gestione;
c) da ogni altro fondo e accantonamento, costituito a copertura di particolari rischi, in previsione di oneri futuri e per scopi di propaganda, di assistenza, di previdenza e mutudistici.

Articolo 9
(Quota di ammissione) I consorziati devono versare, oltre all’importo relativo alle azioni sottoscritte, una tassa d’ammissione da determinarsi dal Consiglio di Amministrazione tenuto conto delle spese sostenute negli esercizi precedenti.

Esercizio sociale e bilancio

Articolo 10

(Esercizio sociale e fondo consortile) L’esercizio consortile va dal 1 (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il Bilancio annuale deve essere redatto dal Consiglio di Amministrazione secondo i criteri previsti dalla legge.

L’eventuale risultato positivo della gestione, al netto dell’accantonamento a riserva ordinaria, deve essere accantonato in un apposito fondo, il quale non sarà mai disthbuibile tra i consorziati ma utilizzato per eventuali spese future.

Organi del consorzio

Articolo 11
(Struttura Esecutiva) Sono organi del consorzio: a) l’Assemblea dei Delegati;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Sindaci;
e) il Collegio dei Probiviri.
Articolo 12
(Assemblea dei delegati) L’Assemblea è costituita dai delegati dei consorziati. Ogni delegato ha un voto e può rappresentare non più di due altri consorziati. Tale rappresentanza deve risultare da delega scritta ed essere consegnata al presidente dell’assemblea che deve farne menzione nel processo verbale. Non hanno diritto di voto i consorziati che non sono in regola con i versamenti dovuti per statuto e/o per regolamento.

Articolo 13
(Forme di assemblea) Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. L’assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio almeno ogni anno entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, per trattare tutti gli argomenti che per legge sono di sua competenza e che sono posti all’ordine del giorno. Può essere convocata, nel corso dell’esercizio sociale, quante volte il consiglio di Amministrazione lo ritenga utile, oppure quando ne sia fatta domanda da un numero di consorziati, rappresentante almeno un quinto degli aventi diritto al voto. L’assemblea è convocata in sede straordinaria per la trattazione delle materie di sua competenza a norma dell’articolo 2365 c.c..

Articolo 14
(Modalità di convocazione assemblea) La convocazione dell’assemblea sia ordinaria che straordinaria è fatta con lettera raccomandata o con altro mezzo idoneo almeno otto giorni prima e deve contenere il luogo e la data della prima e della seconda adunanza.

Articolo 15
(Validità delle deliberazioni) Per la validità delle deliberazioni assembleari, sia ordinarie che straordinarie, in prima convocazione è necessario il voto favorevole della metà più uno dei Consorziati. In seconda convocazione sono valide le deliberazioni prese con la maggioranza dei voti dei presenti.

Articolo 16
(Presidenza dell’assemblea) La presidenza dell’assemblea spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza, al vice Presidente. In caso di assenza anche di quest’ultimo l’assemblea elegge il Presidente tra gli Amministratori presenti. Nel caso manchi tutto il Consiglio di Amministrazione, l’assemblea elegge il Presidente tra i consorziati presenti. Il segretario può essere anche una persona diversa dai delegati. L’ufficio di segretario è assunto da un Notaio nei casi previsti dalla legge.

Articolo 17
(Consiglio di Amministrazione) Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette a undici membri, eletti dall’assemblea fra i delegati dei consorziati: esso nomina nel proprio seno un Presidente ed un Vice presidente. Gli Amministratori durano in carica due anni e sono rieleggibili. Essi non hanno diritto a compensi, ma solo ad eventuali rimborsi spese sostenute per conto e nell’interesse del consorzio. Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più ammitiistratori, valgono le norme contenute all’articolo 2386 del codice civile.

Articolo 18
(Convocazione del Consiglio) Il Consiglio è convocato almeno ogni sei mesi e le adunanze sono valide con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione a norma dell’articolo 6 del presente statuto, devono essere comunicate a mezzo raccomandata al consorziato interessato, che potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri. Il ricorso non ha effetto sospensivo, e, a pena di decadenza, deve essere proposto con lettera raccomandata, diretta al presidente sia del Consorzio che del Collegio dei probiviri, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della deliberazione.

Articolo 19
(Poteri e limitazioni del Consiglio) Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione del consorzio, ma sempre in ottemperanza e con i limiti imposti dall’articolo 2384 del Codice Civile.

Articolo 20
(Presidente) La firma e la rappresentanza legale del consorzio, nei confronti di terzi ed in giudizio, spettano al Presidente ed, in caso di sua assenza od impedimento, al Vice Presidente.

Articolo 21
(Collegio Sindacale) Il Consorzio può istituire un Collegio Sindacale. In tal caso l’assemblea elegge tre membri effettivi e due supplenti. L’assemblea nomina fra gli eletti il Presidente, il quale quest’ultimo soltanto può essere nominato tra persone estranee al Consorzio. I componenti del Collegio Sindacale sono rieleggibili. I Sindaci non hanno diritto a compenso, ma soltanto a rimborsi spese per l’espletamento del loro mandato. I Sindaci controllano l’amministrazione del consorzio, vigilano sulla osservanza delle leggi e dello statuto accertato la regolare tenuta della contabilità e verificano che il bilancio sia conforme alle risultanze contabili. Degli accertamenti eseguiti deve farsi menzione nell’apposito libro dei verbali.

Articolo 22
(Collegio dei Probiviri) Il Collegio dei Probiviri si compone del presidente e di due membri eletti dall’assemblea fra estranei al consorzio. I Probiviri durano in carica due anni. Sono rieleggibili e non hanno diritto a compenso.

Articolo 23
(Amministratore Delegato e Direttore) Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Amministratore Delegato o un Direttore. Le attribuzioni e l’eventuale retribuzione dell’Amministratore Delegato e del Direttore sono determinate dal Consiglio di Amministrazione nel regolamento di cui all’articolo 24.

Articolo 24
Disposizioni generali finali Il funzionamento tecnico ed amministrativo del Consorzio sarà disciplinato da un regolamento, compilato dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall’assemblea.

Articolo 25
(Conclusione) Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le disposizioni del codice civile e delle altre leggi in materia.